(massima n. 1)
Nei casi di condanna per maltrattamenti in famiglia, non č prevista la revoca anticipata della sospensione condizionale della pena subordinata all'effettivo svolgimento di un percorso terapeutico-riabilitativo, per comportamenti asseritamente violenti intervenuti in corso di trattamento, in quanto non č possibile attribuire rilevanza a fatti intermedi prima della scadenza del termine fissato per il completamento del percorso.