(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo solo se il condannato abbia omesso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nonostante il condannato avesse regolarmente iniziato il percorso di recupero, aveva revocato il beneficio prima della scadenza del termine fissato per il suo completamento, a cagione della asserita ripresa di atteggiamenti violenti in danno della medesima persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale era intervenuta condanna).