(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.