Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17279 del 26 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di costruzione sull'ultimo piano di un edificio condominiale, anche se l'intervento in sé non comporta un aumento dell'altezza originaria del fabbricato, ma solo un incremento volumetrico e di superficie, dev'essere applicata la presunzione di pericolositā di cui al secondo comma dell'articolo 1127 del Codice civile, secondo il quale la sopraelevazione non č ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono.

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