Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12795 del 11 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Non vi č sopraelevazione, viceversa, agli effetti dell'applicabilitā della richiamata disposizione, in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura. La sopraelevazione, dunque, non č ammessa non solo se le condizioni statiche dell'edificio non la permettono, ma anche se risulti lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio ovvero risulti necessaria l'autorizzazione dei condomini.

(massima n. 2)

La realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio va disciplinata alla stregua dell'art. 1127, c.c. L'eventuale realizzazione di opere esterne se si concretizzano in una modificazione non consentita dell'originario assetto architettonico, giustifica la condanna alla riduzione in pristino in caso di sua violazione.

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