(massima n. 2)
In caso di cancellazione di una societą dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della societą estinta, il quale č tenuto ad allegare la qualitą spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza č rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).