Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17192 del 21 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualitą di successore deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornirne la prova. La mancanza di tale prova č rilevabile d'ufficio e attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione.

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