Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17192 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualitą di successore deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornirne la prova. La mancanza di tale prova č rilevabile d'ufficio e attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione.

(massima n. 2)

In caso di cancellazione di una societą dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della societą estinta, il quale č tenuto ad allegare la qualitą spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza č rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).

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