(massima n. 1)
Per la rappresentanza processuale della persona giuridica č sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. Tuttavia, se vi č formale contestazione, č onere della parte nei cui confronti l'eccezione č stata formulata dimostrare il proprio potere di rappresentanza.