Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18850 del 4 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

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