(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore etą di quest'ultimo, č inammissibile, tenuto conto che il principio dell'ultrattivitą del mandato incontra il limite della necessitą della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimitą, di un'attivitą istruttoria e la necessitą di depositare, a pena d'improcedibilitą, i documenti sull'ammissibilitą del ricorso all'atto del suo deposito (salva solo la possibilitą di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).