(massima n. 1)
Nei giudizi introdotti con querela di falso, l'intervento del pubblico ministero č obbligatorio. Tuttavia, l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non č necessaria in tutte le controversie, ma solo in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione.