(massima n. 1)
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso č richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilitą della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente č chiamato a tutelare), con la conseguenza che non č necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilitą all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilitą dell'azione e della rilevanza del documento.