Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3917 del 13 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia).

(massima n. 2)

In materia di responsabilità del consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, la sua valutazione deve essere effettuata sulla base della esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico affidato, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo e ciò a prescindere dalle questioni di rito processuale penale, rispetto alle quali il consulente, di fronte ad uno specifico incarico conferito dell'autorità giudiziaria, resta di regola estraneo, non avendo certamente titolo per sindacare l'estensione e la regolarità del proprio mandato e potendo, al più, chiedere chiarimenti al Pubblico Ministero in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limiti di detto mandato. Individuato, dunque, l'ambito oggettivo dell'incarico peritale, il giudice deve valutare se – sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione – l'incarico è stato svolto in modo diligente nonché, in caso di negligenze, se l'esatto svolgimento degli esami avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali indagini.

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