(massima n. 2)
In materia di responsabilità del consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, la sua valutazione deve essere effettuata sulla base della esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico affidato, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo e ciò a prescindere dalle questioni di rito processuale penale, rispetto alle quali il consulente, di fronte ad uno specifico incarico conferito dell'autorità giudiziaria, resta di regola estraneo, non avendo certamente titolo per sindacare l'estensione e la regolarità del proprio mandato e potendo, al più, chiedere chiarimenti al Pubblico Ministero in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limiti di detto mandato. Individuato, dunque, l'ambito oggettivo dell'incarico peritale, il giudice deve valutare se – sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione – l'incarico è stato svolto in modo diligente nonché, in caso di negligenze, se l'esatto svolgimento degli esami avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali indagini.