Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13752 del 22 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi č esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione. Gli atti contrari a diritto riferibili al giudice dell'esecuzione (o ai suoi ausiliari, ivi compreso l'ufficiale giudiziario) devono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. (o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato) e solo successivamente impugnati con le modalitā di cui all'art. 617 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.