(massima n. 1)
Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi č esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione. Gli atti contrari a diritto riferibili al giudice dell'esecuzione (o ai suoi ausiliari, ivi compreso l'ufficiale giudiziario) devono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. (o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato) e solo successivamente impugnati con le modalitā di cui all'art. 617 c.p.c.