Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25251 del 20 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia fallimentare, il giudice delegato che ha escluso un credito dallo stato passivo non può far parte del collegio giudicante nel procedimento di opposizione ex art. 98 L.Fall. promosso dal creditore escluso. La violazione di tale divieto configura un'ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 99, comma 10, L.Fall. In caso di mancata astensione, è riconosciuto alla parte l'onere di proporre ricusazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 52 c.p.c. Tuttavia, l'impossibilità per la parte di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante - e quindi di esercitare il diritto di ricusazione - costituisce causa di nullità del provvedimento emesso, la quale può essere fatta valere in sede di impugnazione.

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