(massima n. 1)
La mera presentazione di un'istanza di ricusazione nei confronti di un giudice non determina automaticamente la sospensione del processo in cui č proposta; č necessario che il giudice deliberi l'ammissibilitą dell'istanza al fine di contemperare le esigenze di verifica dell'imparzialitą e di prevenzione dell'abuso dell'istituto.