(massima n. 1)
In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato č quello di denunciare la nullitā della sentenza, ma quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non č stato in precedenza possibile addurre e che si č poi riverberata nella nullitā della decisione assunta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva dedotto la nullitā del decreto assunto dal collegio in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato, ex artt. 25 e 26 l. fall. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - correlata alla sola difformitā fra l'intestazione di tale provvedimento e l'indicazione del verbale di udienza, risultando solo dal primo la presenza del giudice delegato nel collegio, circostanza che aveva comportato l'impossibilitā di proporre istanza di ricusazione). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 20/06/2018)