(massima n. 1)
La segnalazione di insolvenza effettuata dal giudice relatore, anche in un procedimento prefallimentare conclusosi per desistenza del creditore istante, all'esito del quale il Tribunale abbia emesso un provvedimento di archiviazione, legittima l'iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. Fall., non generando alcun difetto di terzietą né violazioni procedurali, in quanto attivitą non inclusa nelle materie di cui all'art. 50-bis c.p.c.