(massima n. 1)
La parte alla quale non sia stata notificata l'istanza di regolamento di competenza ed a cui non vi abbia aderito ha facoltā di depositare una memoria al fine di interloquire sull'eventualitā che la decisione della Cassazione sulla competenza possa determinare la separazione delle cause. Pertanto, anche senza notifica del ricorso, essa č legittimata ad opporsi all'istanza mediante il deposito di una memoria (art. 47, commi 2 e 5, c.p.c.).