(massima n. 1)
In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, č inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere č riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all'esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l'onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell'iniziativa officiosa del giudice d'appello. (Regola competenza)