(massima n. 1)
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata (nella specie tra sezione lavoro e sezione civile-fallimentare), nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilitą del regolamento di competenza.