Cassazione civile Sez. VII ordinanza n. 5206 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata (nella specie tra sezione lavoro e sezione civile-fallimentare), nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilitą del regolamento di competenza.

(massima n. 2)

In caso di impugnazione con regolamento di competenza su una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito, occorre accertare se la questione sia stata erroneamente qualificata dal giudice come questione di competenza; solo in tal caso il regolamento sarą ammissibile.

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