(massima n. 1)
Il regolamento di competenza d'ufficio, previsto dall'art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (dal giudice dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore.