(massima n. 1)
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non gią qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 16/06/2022) CONF 151382016