Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28908 del 18 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato giā gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma č sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identitā.

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