Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2444 del 2 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708 - 1710 c.c.), ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneitą dei documenti all'uopo necessari secondo le norme di legge vigenti. (Nella specie il mandatario con procura a vendere un autoveicolo ed a richiedere la trascrizione della vendita nel P.R.A. aveva omesso di comunicare, prima della vendita e della consegna del veicolo, che la procura, essendo priva dell'autenticazione della firma, non gli consentiva di richiedere la trascrizione).

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