(massima n. 1)
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattivitą della norma penale pił favorevole, la disciplina prevista dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma 2, c.p. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non č contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilitą per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, c.p.p., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).