(massima n. 1)
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla l. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime pił favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1° gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma 2, c.p., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutivitą della sentenza o all'irrevocabilitą del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 l. 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, comma 2, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, c.p., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, c.p.p., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilitą dell'azione penale).