(massima n. 1)
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma 1, n. 3), c.p., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del pubblico ministero o della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del pubblico ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 c.p.p.).