Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6798 del 30 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma 1, n. 3), c.p., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del pubblico ministero o della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del pubblico ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.