(massima n. 1)
In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.