(massima n. 1)
Il procedimento previsto dal comma 4 dell'art. 1105 c.c. č qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione, il quale non č soggetto all'applicabilitā delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c. Tuttavia, tale qualificazione non si estende alla fase di reclamo, che assume una natura contenziosa e soggiace pertanto alla disciplina delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c.