Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5437 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 c.c., sono soltanto suscettibili di revoca o modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi del carattere della definitivitā e decisorietā.

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione č ammissibile solo ove il provvedimento abbia risolto una controversia su diritti soggettivi in sede di volontaria giurisdizione; nel caso contrario, il provvedimento rientra nell'ambito dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e va qualificato come decreto (v. artt. 737 e ss c.p.c.), non impugnabile per cassazione ma modificabile o revocabile.

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