Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5437 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 c.c., sono soltanto suscettibili di revoca o modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi del carattere della definitivitą e decisorietą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.