(massima n. 1)
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 c.c., sono soltanto suscettibili di revoca o modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi del carattere della definitivitą e decisorietą.