(massima n. 1)
L'art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune anche per fini esclusivamente propri, entro i limiti del divieto di alterarne la destinazione e dell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari. Qualora un uso specifico di una parte comune (come il cortile adibito a parcheggio) venga contestato, č necessario accertare se tale uso pregiudichi il pari godimento da parte degli altri condomini.