Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16394 del 18 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, si configura come concettualmente distinto dal diritto di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato dall'art. 1102 c.c. Il titolare del diritto di sopraelevazione č tenuto a ricostruire il lastrico di copertura in maniera che gli altri condomini possano accedervi per le necessitā derivanti dalla sua specifica funzione.

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