(massima n. 1)
Il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, si configura come concettualmente distinto dal diritto di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato dall'art. 1102 c.c. Il titolare del diritto di sopraelevazione č tenuto a ricostruire il lastrico di copertura in maniera che gli altri condomini possano accedervi per le necessitā derivanti dalla sua specifica funzione.