Cassazione civileSez. IIordinanza n. 12313del 9 maggio 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.