(massima n. 1)
L'art. 1102 c.c. consente a ciascun comproprietario di usare il bene comune anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso. Un comportamento che limita la possibilità di uso degli altri comproprietari può dare luogo a una richiesta di risarcimento danni solo se viene dimostrato che il comproprietario ha superato i limiti di liceità dell'uso.