(massima n. 1)
In materia di condominio, l'utilizzo della cosa comune da parte di un singolo condomino deve conformarsi ai limiti dell'art. 1102 cod. civ., il quale permette di servirsi della cosa comune secondo la sua destinazione senza pregiudicare la pari possibilitą di utilizzo da parte degli altri condomini e rispettando le distanze legali. La realizzazione di opere che violano le distanze legali tra costruzioni o che impediscono la veduta in appiombo dal balcone di altra proprietą č in contrasto con tali limiti e non rientra nell'uso pił intenso consentito dall'art. 1102 cod. civ.