Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21117 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è concepibile la costituzione di servitù fra parti della proprietà comune, in osservanza del principio "nemini res sua servit". Pertanto, l'installazione di opere che impongano una servitù di fatto sulla cosa comune, come la realizzazione di marciapiedi o fosse biologiche, va valutata alla luce dell'art. 1102 c.c.

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