(massima n. 1)
Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profonditą, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell'art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilitą e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.