Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8407 del 28 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profonditą, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell'art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilitą e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.

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