Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4810 del 23 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accertamento in ordine all'osservanza dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune, così come l'indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 c.c., costituiscono attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

(massima n. 2)

Spetta al giudice del merito verificare, in rapporto all'art. 1122 c.c., se l'opera realizzata su parti di proprietà o uso individuale pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del bene comune da parte degli altri condòmini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso e alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva.

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