Cassazione civile Sez. II sentenza n. 980 del 10 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.

(massima n. 2)

L'alterazione della funzione del bene deve essere però effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene.

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