Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27950 del 4 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La modificazione della cosa comune č consentita dalla legge anche quando essa č diretta al migliore e pił intenso godimento della cosa soltanto da parte del suo autore, vale a dire nel suo esclusivo interesse, al fine di trarre, assumendosene la spesa, dall'uso del bene comune un'utilitą aggiuntiva.

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