Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18113 del 23 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

È illecita l'occupazione di parti comuni in misura superiore a quella previsa da un accordo tra i condomini, anche se tale occupazione non impedisce in concreto agli altri condomini l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.

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