Cassazione civileSez. IIordinanza n. 18113del 23 giugno 2023
(1 massima)
(massima n. 1)
È illecita l'occupazione di parti comuni in misura superiore a quella previsa da un accordo tra i condomini, anche se tale occupazione non impedisce in concreto agli altri condomini l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.