(massima n. 1)
Rientra nelle facoltà dell'assemblea del condominio quella di disciplinare nel modo più confacente l'uso del bene comune e quindi anche destinare il cortile condominiale al parcheggio delle vetture dei condomini, senza che ciò comporti di per sé la violazione del diritto di pari uso sancito dall'art. 1102 cod. civ.