(massima n. 1)
In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilitą maggiore e pił intensa di quella degli altri comproprietari, purchč non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l'utilizzo pił intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri comproprietari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.