(massima n. 1)
Le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate. Ne consegue la legittimità della deliberazione con la quale l'assemblea stabilisca il divieto di parcheggio che sia diretto a garantire che tutti i condomini possano usare il cortile, limitando la sosta a mezz'ora per carico e scarico, evitando così che il parcheggio permanente di un condomino impedisca o limiti l'uso da parte degli altri, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile.