(massima n. 1)
La legittimazione a proporre regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a., č ammessa anche da parte del soggetto che ha instaurato il giudizio di merito non ancora definito, purché vi siano ragionevoli dubbi sulla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione. Tuttavia, il ricorso č inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussiste alcun elemento di fatto o di diritto idoneo a far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesta la corretta individuazione.