(massima n. 1)
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione - il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la S.C. non dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione - resta preclusa ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che sul regolamento preventivo di giurisdizione potesse influire il sopravvenuto annullamento dei provvedimenti da cui era scaturito il contenzioso, riguardante la dedotta illegittimità di provvedimenti amministrativi regionali di revoca di una procedura concorsuale e di indizione di una nuova procedura).