(massima n. 1)
In tema di contratti conclusi da consumatori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attivitą del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenza del consumatore e la circostanza che attivitą promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre č irrilevante che il contratto sia stato concluso all'estero. (Fattispecie in tema di conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquiditą ottenuta a seguito di successione ereditaria).