Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 19456 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di controversia concernente un accordo transattivo, se le parti hanno concordato una clausola di giurisdizione esclusiva a favore dei tribunali di un particolare Stato membro, tale scelta deve essere rispettata, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti. L'accordo sulla competenza giurisdizionale riguardante controversie presenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico prevale sulla giurisdizione dei tribunali di altri Stati membri.

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