(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un processo esecutivo o nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione. Questo principio si fonda sulla distinzione tra processo esecutivo e processo di cognizione, essendo quest'ultimo l'unico contesto in cui è legittima l'applicazione del rimedio processuale del regolamento di giurisdizione.