Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 18633 del 8 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un processo esecutivo o nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione. Questo principio si fonda sulla distinzione tra processo esecutivo e processo di cognizione, essendo quest'ultimo l'unico contesto in cui è legittima l'applicazione del rimedio processuale del regolamento di giurisdizione.

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