(massima n. 1)
Difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, in ragione dell'immunitą degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti "iure imperii", costituenti estrinsecazione della sovranitą propria della potestą politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l'umanitą.