Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 5308 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La trattazione del ricorso sul regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi in contraddittorio di tutte le parti del giudizio, nel rispetto del principio secondo cui č necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non notificate.

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